Art. 8.
(Qualifica di kennel management).

      1. Il kennel management svolge la sua attività nel settore cinofilo, in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione degli animali. In particolare, il kennel management deve essere in grado di assicurare:

          a) il benessere e la cura psicologica e fisica degli animali ospiti nelle pensioni, nei canili, negli allevamenti e nei campi di addestramento;

          b) la conoscenza di base dei princìpi della tolettatura, ai fini del mantenimento igienico e funzionale dell'animale. In particolare, deve essere in grado di espletare le seguenti attività: assistenza generale del benessere fisico, profilassi antiparassitaria, taglio delle unghie, igiene oculare, delle orecchie ed orale;

          c) l'intervento in casi di primo soccorso, con particolare riferimento alla capacità di riconoscere i principali sintomi clinici di situazioni di rischio per l'incolumità del cane e di patologie insorgenti;

          d) la somministrazione dei medicinali necessari in caso di primo soccorso;

          e) la conoscenza di base della fisiologia e del comportamento dell'animale femmina.

      2. Il kennel management può espletare la sua funzione secondo i princìpi della collegialità, in collaborazione con altre figure professionali, sempre nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze.
      3. Per il riconoscimento della qualifica di base di kennel management è richiesta

 

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la frequenza del corso di formazione per istruttore cinofilo per una durata di ventiquattro mesi.